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Roma, 8
giugno 2017
Circolare n. 105/2017
Oggetto: Lavoro – Linee guida in materia di
tirocini – Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25.5.2017.
Il
Governo e le Regioni con un nuovo accordo hanno aggiornato le Linee guida in materia di tirocini formativi
e di orientamento (noti anche come tirocini
extracurriculari) adottate nel 2013 in attuazione della Riforma Fornero (art. 1, commi da
Le
nuove Linee guida tengono conto della disposizioni europee volte a promuovere
la qualità del tirocinio come strumento non configurabile come rapporto di
lavoro bensì di orientamento professionale per i giovani. In particolare il
nuovo accordo eleva il tetto massimo di tirocini attivabili nelle singole
aziende, fissa una durata minima del tirocinio e modifica i meccanismi di
erogazione dell’indennità spettante al tirocinante.
Si
riepilogano di seguito gli aspetti principali della disciplina dei tirocini
alla luce delle novità introdotte.
Attivazione – L’attivazione del
tirocinio continua ad essere subordinata ad una serie di obblighi a carico
dell’impresa ospitante quali la preventiva convenzione con un soggetto
promotore (tra cui sono compresi, oltre a università e scuole, anche
associazioni di categoria ed enti bilaterali purché autorizzati a svolgere
attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro), nonché
l’elaborazione di un progetto formativo ad
hoc e la designazione di un tutor da
affiancare al tirocinante.
Durata - I tirocini extracurriculari sono attivabili
nei confronti di disoccupati (compresi i giovani che hanno completato gli studi
superiori e universitari), lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito o a rischio occupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di
altra occupazione, disabili e soggetti svantaggiati (tra cui vittime di violenza
e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari). La durata
massima dei tirocini è di 12 mesi (comprensiva di proroghe e rinnovi) per tutte
le categorie tranne che per i soggetti disabili per i quali è invece di 24
mesi.
Rispetto
al passato è stata introdotta una durata minima di 2 mesi.
Limiti numerici e premialità
– Fermi
restando i limiti numerici attuali
di tirocini attivabili pari a:
- 1 per
le imprese fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato
- 2
per le imprese tra 6 e 20 dipendenti a tempo indeterminato
- 10%
dei dipendenti per le imprese con oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato,
la nuova disciplina ha
introdotto una premialità volta a incentivare
l’assunzione del tirocinante da parte delle imprese con oltre 20 dipendenti. Le
imprese in questione potranno infatti superare il suddetto limite del 10%
qualora assumano con un contratto di durata minima di 6 mesi almeno il 20% dei
tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti. Tale premialità
aumenterà progressivamente in proporzione alla quantità di tirocini stabilizzati
fino ad arrivare a un massimo di 4 tirocini aggiuntivi nel caso in cui vengano assunti
tutti i tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
Indennità di partecipazione – E’ stato confermato
l’obbligo per le aziende di corrispondere al tirocinante una indennità di partecipazione di importo
minimo di 300 euro lorde mensili (importi più elevati potranno essere previsti
dalle singole Regioni), con la precisazione che tale indennità va erogata per
intero a fronte di una partecipazione al tirocinio di almeno il 70% su base
mensile. L’indennità non va corrisposta nell’ipotesi di sospensione del
tirocinio e non è dovuta in caso di tirocini a favore di lavoratori fruitori di
ammortizzatori sociali.
Dal
punto di vista fiscale l’indennità di partecipazione va considerata quale
reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR 917/1986).
Obblighi – Oltre alla stipula della convenzione e
alla designazione del tutor in
possesso di competenze adeguate da affiancare al tirocinante, l’impresa ospitante
deve assicurare la realizzazione del tirocinio secondo quanto previsto dal
progetto formativo e valutare l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del
rilascio da parte del soggetto promotore dell’attestazione dell’attività svolta
e delle competenze acquisite.
Regime sanzionatorio – Ferma restando la
riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato nel caso in
cui non risulti conforme alle discipline regionali, sarà prevista a carico
dell’impresa ospitante, in caso di violazioni non sanabili (cioè tirocini
attivati senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti), la
cessazione del tirocinio nonché l’interdizione dall’attivazione di nuovi
tirocini per 12 mesi. In caso invece di violazioni sanabili (tra cui violazione
della convenzione, del piano formativo stipulati o della durata massima del
tirocinio) l’interdizione non scatterà automaticamente ma solo a seguito di mancata
regolarizzazione da parte dell’impresa.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 73/2013
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